PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 6, quarto periodo, dell'articolo 656 del codice di procedura penale, le parole: «entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, decorsi inutilmente i quali perde efficacia il provvedimento di sospensione di cui al comma 5».

Art. 2.

      1. Al comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

      «b-bis) nei confronti di coloro che successivamente alla sentenza da porre in esecuzione abbiano riportato una condanna a pena detentiva anche non definitiva o siano stati sottoposti ad arresto, perché colti in flagranza di un delitto non colposo, ritualmente convalidato».